Con sentenza del 21/11/2024, la Corte d’Appello di Bologna riconosce la natura professionale del rachide cervicale in medico chirurgo a causa del mantenimento prolungato di posture incongrue.
La causa è stata promossa dall’Inca di Reggio Emilia che ha ottenuto il riconoscimento della malattia professionale ed il risarcimento al lavoratore di un danno pari al 16%.
Il fatto riguarda un medico chirurgo specializzato in chirurgia addominale che ha svolto la propria attività in modo continuativo dal 1989 al 2022 presso L’ASMN di Reggio Emilia.
Con certificazione del 24/05/2018 veniva presentata all’Inail di Reggio Emilia denuncia di malattia professionale per “Cervico-Unco-Astrosi con stenosi del canale e con protrusioni discali multiple” respinta in sede di collegiale con le seguenti motivazioni “Trattasi di malattia non tabellata…viste le lavorazioni svolte non emerge la presenza di rischio lavorativo per la malattia denunciata”.
Il lavoratore, supportato dal Dr. Gambarini e dall’Avv. Paola Soragni, presentava ricorso al Tribunale di Reggio Emilia, il quale disponeva due consulenze tecniche d’ufficio che davano risultati opposti, ritenendo maggiormente convincente ed esaustiva la seconda, rigettando così la domanda per “mancanza di prova del nesso causale così come sostenuto dal CTU”.
Inoltre, lo stesso CTU, affermava che “pur non potendo negare la possibilità di un legame causale fra la malattia denunciata e la sua attività pluridecennale, può solo affermare che tale legame non trova conferme sufficienti nell’evidenze scientifiche e nei dati statistico-epidemiologici ad oggi disponibili…ed il rapporto causale rimane confinato nell’ambito della semplice possibilità…”.
Stante le motivazioni del CTU e l’esito della causa, è stato presentato ricorso in appello conclusosi positivamente con il riconoscimento del nesso causale tra l’attività svolta dal lavoratore (chirurgo) e la patologia a carico del rachide cervicale con le seguenti motivazioni:
1) Criterio di efficienza lesiva: postura obbligata, incongrua e mantenuta in posizione fissa per periodi di tempo protratti in attività svolta per oltre 30 anni in modo continuativo, prevalente e non occasionale;
2) Esclusione di cause di origine extralavorative: assenza di traumi e famigliarità in insorgenza precoce della patologia artrosica degenerativa (non in linea con il criterio statistico epidemiologico che indica la fascia di età senile come la piu’ probabile e come quella maggiormente colpita);
3) Malattia professionale Non Tabellata: Per il riconoscimento di malattia professionale non tabellata vige il criterio della “causalità prevalente”, o il criterio del “piu’ probabile che non”, che conducano attraverso il riconoscimento di una probabilità qualificata tra il rischio lavorativo e la patologia diagnosticata…non essendo richiesto un giudizio di certezza “al di là di ogni ragionevole dubbio” di origine penalistica. In forza del principio di equivalenza, causa di un evento è ogni antecedente che abbia contribuito alla produzione dell’evento stesso, anche se di minore spessore quantitativo o qualitativo rispetto agli altri (Circolare Inail 81/2000 e Istruzione operativa Inail n. 7876/bis del 16 febbraio 2006).
Infine il CTU sottolinea come “se è vero, come è vero, ed è vero…l’assenza di letteratura sul merito non autorizza a negare il nesso di causalità materiale, perché di fatto in letteratura non è mai stato negato il nesso di causalità materiale tra posture incongrue protratte – dolore – contrattura muscolare – degenerazione artrosica, semplicemente non è stato approntato uno studio mirato”.